Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs.24/2023, che ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 e ha interamente rivisto l’intera disciplina in materia di segnalazioni (c.d. Whistleblowing).
Conformemente a quanto previsto dalla citata legge, Bergamo Fiera Nuova S.p.A. (di seguito anche “la Società”) ha attivato propri canali di segnalazione di whistleblowing che garantiscono la riservatezza dell’identità del personale segnalante, della persona coinvolta e di chiunque sia menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.
Chi può segnalare?
- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio;
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- Lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- Fornitori di beni e servizi della Società;
- Azionisti;
- Persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.
Cosa si può segnalare?
Può essere segnalato un comportamento o una situazione contrari al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e al Codice Etico della Società.
Come segnalare?
Le segnalazioni possono essere inviate all’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 tramite i seguenti canali:
→ posta ordinaria al seguente indirizzo:
Dott. Marco Bombardieri, Via Del Campo n° 29 – 25038 Rovato (BS)
→ contatto telefonico: +39 348 0909731.
Tempi del processo di gestione della segnalazione
Invio al segnalante dell’avviso di ricevimento della segnalazione | • immediata, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della segnalazione |
Riscontro alla segnalazione | • entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell’avviso di ricevimento • in mancanza dell’avviso di ricevimento, entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione |
Riscontro alla richiesta di fissare un incontro diretto | • entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto |
Fissazione del giorno dell’incontro diretto | • entro 10 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto • in casi di comprovata urgenza, entro 5 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto |
Il canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica
I segnalanti possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC al sito https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/ esclusivamente nei seguenti casi:
- non risulta effettivamente attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso.
Quali tutele sono previste?
La Società garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, dei contenuti della segnalazione, nonché della documentazione allegata all’atto della stessa o successivamente raccolta o elaborata.
L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.
La Società non tollera alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del segnalante, del segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione. L’adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.
La tutela del segnalante si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Le tutele accordate al segnalante sono estese anche:
- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante con uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante con cui hanno un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.